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Crediti deteriorati, la cessione onerosa è requisito per lo sconto fiscale

22 Giugno 2020


Quando

Entro il 31 dicembre 2020 devono essere ceduti a titolo oneroso i crediti deteriorati


Cosa scade

Esercizio dell’opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta


Per chi

Società di capitali


Come adempiere

L’art. 55 del Dl Cura Italia ha previsto che le società che cedono a titolo oneroso crediti deteriorati possono trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate, riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace non ancora utilizzate


In sintesi


L’articolo 55 del Dl 18/2020 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, prevede la possibilità di trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali pregresse e alle eccedenze Ace, in presenza di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari deteriorati effettuata entro il 31 dicembre 2020. L’efficacia della norma, essendo strettamente collegata all’emergenza sanitaria, è limitata all’esercizio 2020. L’obiettivo è quello di assicurare alle imprese in perdita fiscale la possibilità di smobilizzare parte delle imposte anticipate e favorire la circolazione dei crediti, così da aumentare la liquidità complessivamente a disposizione del sistema economico. La norma dell’art. 55 invero non è una novità nel panorama legislativo, ma rappresenta una riscrittura dell’art 44 bis del Dl 34/2019 (decreto Crescita) che il legislatore dell’emergenza ha voluto modificare nella sua stesura iniziale applicabile alle sole imprese del Mezzogiorno. Con l’acronimo Dta (deferred tax asset), ci si riferisce alle attività per imposte anticipate chela società può trasformare in crediti d’imposta e che sono relative a:

  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (art.84 Tuir) alla data della cessione dei crediti deteriorati;
  • eccedenze di Ace non ancora dedotte, né fruite tramite trasformazione in credito d’imposta Irap, alla data della cessione dei crediti deteriorati.

Merita particolare attenzione il fatto che le imposte anticipate possano anche non essere iscritte in bilancio al 31 dicembre 2019 per mancanza del necessario requisito contabile, non sussistendo cioè la ragionevole certezza della realizzazione di redditi imponibili futuri: si tratta delle imposte anticipate non iscritte per mancanza del superamento del probability test ai sensi del principio contabile OIC 25, ma che sono qui riconosciute in via del tutto virtuale.


Fonte: Il Sole24Ore, 22 Giugno 2020

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